Spese giudiziali civili - responsabilità aggravata - Cass. n. 16256/2005

Domanda - Natura - Domanda riconvenzionale - Configurabilità - Conseguenze - Notifica all'attore contumace - Necessità - Omissione - Conseguenze. 

La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta dal convenuto nella causa di merito (nella specie, davanti al giudice di pace) non perde il suo carattere di domanda riconvenzionale per il fatto che non comporta spostamenti di competenza e deve essere decisa dal giudice della domanda principale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 292 cod. proc. civ., essa deve essere notificata all'attore che sia rimasto contumace, per esser stata la controversia iscritta a ruolo dal convenuto. In difetto di questa notificazione, la domanda risulta inammissibile e soggetta a cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16256 del 03/08/2005

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