spese giudiziali civili - compensazione - in genere – Cass. n. 19120/2009

Fase monitoria e fase di opposizione - Unitarietà - Conseguenze - Regolamento delle spese processuali - Riferimento all'esito della lite - Necessità - Accoglimento parziale della domanda - Compensazione delle spese - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del 03/09/2009

Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del 03/09/2009

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