Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - Cass. n. 221/2016

Gravi ed eccezionali ragioni - Contenuto - Accoglimento della richiesta d'integrazione del dispositivo - Insufficienza - Fattispecie relativa a spese mediche, sportive o scolastiche omesse nella pronuncia di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, il semplice accoglimento di una richiesta d'integrazione del dispositivo (nella specie, l'indicazione della ripartizione paritaria delle spese mediche, scolastiche e sportive, omesse nella pronuncia di primo grado) formulata dalla parte pienamente soccombente in giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016

 

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