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spese giudiziali civili - liquidazione - in genere - Cass. n. 7654/2013

Obbligo giudiziale di liquidazione anche in assenza di nota spese - Onere della parte di dimostrare l'erroneità della liquidazione - Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013


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Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013
Sebbene il giudice sia tenuto a liquidare le spese di lite alla parte vittoriosa anche in mancanza di nota specifica, qualora la nota non sia prodotta la liquidazione giudiziale è da presumere avvenuta con riferimento a quel che risulta dagli atti, quanto alla corrispondenza fra l'attività svolta dal difensore e la somma spettante a titolo di spese, diritti ed onorari. In questo caso, è onere della parte che lamenti l'erronea liquidazione dimostrare - attraverso la produzione in giudizio della nota specifica delle prestazioni svolte - che l'attività esposta sia stata effettivamente resa, nonché quali singole voci non siano state incluse nella somma liquidata a compensazione, o siano state liquidate in violazione dei limiti tariffari, potendo il giudice, solo in forza di tale attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa, traendo anche argomento dalla mancata contestazione della controparte.


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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

7654

2013