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Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Cass. n. 17938/2014

Prestazioni previdenziali e assistenziali - Domanda di riconoscimento - Contenuto - Comprensivo della decorrenza - Riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta - Conseguenze in tema di spese - Compensazione - Possibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014

In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014

Cod_Proc_Civ_Art_091, Cod_Proc_Civ_Art_092 com. 2, Cod_Proc_Civ_Disp_Att_Art_149
Massime precedenti Conformi: N. 16821 del 2005

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

17938

2014