Aggravamento della sanzione per reiterazione della condotta – Cass. n. 25079/2022

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - sanzione amministrativa - pluralità di violazioni - Vendita o somministrazione di tabacco a minori - Aggravamento della sanzione per reiterazione della condotta ex art. 25, comma 2, r.d. n. 2316 del 1934 - Pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689 del 1981 - Effetto - Neutralizzazione dell'aggravamento ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5, della l. n. 689 del 1981 - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di illeciti amministrativi, l'aggravamento della sanzione derivante dalla reiterazione della condotta di vendita o somministrazione di tabacco a minori, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del r.d. n. 2316 del 1934, come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012, nel testo anteriore all'ulteriore modifica recata dall'art. 24 del d.lgs. n. 6 del 2016, applicabile "ratione temporis", è escluso quando il soggetto sanzionato abbia eseguito il pagamento in misura ridotta ex art. 16, l. n. 689 del 1981, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5, della l. n. 689 del 1981, che si applica anche alla violazione di cui all'art. 25, comma 2, del r.d. n. 2316 del 1934, non rilevando in senso contrario il fatto che quest'ultima disposizione sanziona la vendita o somministrazione di tabacchi a minori.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25079 del 22/08/2022 (Rv. 665585 - 01)

 

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Cassazione

25079

2022