Eccesso di velocità dei natanti – Cass. n. 19928/2022

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - sanzione amministrativa - in genere - navigazione (disciplina amministrativa) - marittima ed interna - porti - enti portuali - in genere - Codice della navigazione - Rinvio analogico al diritto civile - Interpretazione - Eccesso di velocità dei natanti - Rilievo dell'infrazione con apparecchiature elettroniche - Applicazione analogica delle disposizioni del codice della strada - Esclusione - Ragioni.

 

L'art. 1, comma 2, del codice della navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, se il caso non è regolato dalle disposizioni del diritto della navigazione debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, ove non ve ne siano di applicabili, il diritto civile, da intendersi come il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, esclude l'applicabilità in via analogica alla materia della navigazione delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, in particolare quelle relative alla rilevazione della velocità mediante apparecchi elettronici e conseguente previsione di una percentuale di riduzione, che costituiscono una normativa di carattere speciale in quanto dirette a regolare la singola materia, la cui "ratio" è diretta ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19928 del 21/06/2022 (Rv. 665006 - 01)

 

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