Tardività della contestazione dell'illecito – Cass. n. 1056/2022

Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Tardività della contestazione dell'illecito - Effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento della sanzione ex art. 14 l. n. 689 del 1981 - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di opposizione - Esclusione - Ragioni.

 

Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1056 del 14/01/2022 (Rv. 663569 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112

 

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