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Sanzioni amministrative - applicazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33426 del 17/12/2019 (Rv. 656318 - 01)

Sanzione penale divenuta definitiva e illecito formalmente amministrativo - Medesimo fatto - Accertamento dell'inesistenza di condizioni per una valutazione di adeguatezza e proporzionalità della sanzione penale irrogata

-Divieto del "bis in idem" di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

-Obbligo del giudice di merito di riesame - Contenuto - Intervento riduttivo delle sanzioni pecuniarie e personali applicate con la delibera Consob - Ammissibilità.

Ove sia già stata irrogata una sanzione penale, divenuta definitiva, su di un fatto oggetto di procedimento amministrativo sanzionatorio (nella specie, condotta illecita di manipolazione del mercato), il giudice deve valutare la compatibilità fra il cumulo delle due sanzioni, amministrativa e penale, ed il divieto di "ne bis in idem" stabilito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall'art. 4 del VII Protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenendo conto dell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che valorizza la presenza di norme di coordinamento a garanzia della proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo. Ne consegue che, nell'eventualità in cui non si dovessero ritenere sussistenti le condizioni per una valutazione di adeguatezza e proporzionalità della già irrogata sanzione conseguente alla sopravvenuta condanna definitiva in sede penale, è demandato al giudice di merito riconsiderare tutti gli aspetti della complessiva vicenda per un intervento "proporzionalmente" riduttivo della misura delle sanzioni pecuniarie e personali applicate con la delibera Consob.

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33426 del 17/12/2019 (Rv. 656318 - 01)