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Procedimento sanzionatorio - sanzioni amministrative – Cass. Ord. 17088/2019

Sanzioni amministrative - applicazione - Sanzioni – Procedimento sanzionatorio - Legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Sussistenza - Contenuto del verbale di accertamento - d.P.R. n. 495 del 1992 - Necessaria indicazione dell'autorità competente a conoscere l'impugnativa e del responsabile del procedimento - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 e dall'art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992 che non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare l'autorità territorialmente competente a conoscere dell'impugnativa, né il nominativo del responsabile del procedimento.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17088 del 26/06/2019 (Rv. 654616 - 01)