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Applicazione - opposizione - procedimento - Garanzie del contraddittorio previste per il procedimento davanti alla CONSOB prima della delibera n. 29.158 del 2015 - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8046 del 21/03/2019

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Garanzie del contraddittorio previste per il procedimento davanti alla CONSOB prima della delibera n. 29.158 del 2015 - Riconducibilità al contraddittorio procedimentale e non processuale - Violazione dell'art. 24 Cost. e dei principi di cui agli artt. 195 TUF e 24, comma 1, l. n. 262 del 2005 - Esclusione - Fattispecie.

Le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatolo davanti alla CONSOB prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29.158 del 29 maggio 2015 della medesima CONSOB sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto con l'art. 24 Cost. e con i principi espressi dagli artt. 195 TUF e 24 della l. n. 262 del 2005. (Nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell’Ufficio sanzioni amministrative della CONSOB né la sua personale audizione).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8046 del 21/03/2019