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Divieto del "bis in idem"

Sanzioni amministrative - applicazione - in genere - reato di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998 e illecito formalmente amministrativo di cui all'art. 187 ter dello stesso d.lgs. - divieto del "bis in idem" di cui all'art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - esclusione - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27564 del 30/10/2018

>>> Il principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non impedisce che a un soggetto, già penalmente condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998, sia successivamente irrogata la sanzione di natura penale, benché formalmente amministrativa, di cui all'art. 187 ter del citato d.lgs., purché siano garantiti: 1) il rispetto del principio di proporzionalità delle pene sancito dall'art. 49, par. 3, della richiamata Carta, secondo cui le sanzioni complessivamente inflitte devono corrispondere alla gravità del reato commesso; 2) la prevedibilità di tale doppia risposta sanzionatoria in forza di regole normative chiare e precise; 3) il coordinamento tra i procedimenti sanzionatori in modo che l'onere, per il soggetto interessato da tale cumulo, sia limitato allo stretto necessario.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27564 del 30/10/2018