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Gestione di allevamenti equini senza autorizzazione

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - in genere - illecito amministrativo di gestione di allevamenti equini senza autorizzazione - natura dell'illecito - illecito proprio - conseguenze - soggetto responsabile della violazione - titolare dell'azienda - responsabilità del dipendente o del collaboratore dell’impresa - configurabilità - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26615 del 22/10/2018

>>> In relazione all'illecito amministrativo di gestione di allevamenti di equini in mancanza della prescritta autorizzazione,della violazione risponde l'imprenditore che, nella disciplina specifica, si identifica con il titolare dell'azienda e, quindi,nel caso in cui l'attività sia esercitata in forma societaria, con il legale rappresentante dell'ente, ferma restando – ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981 - la responsabilità solidale della società. In ogni caso, di detta violazione non può mai essere ritenuto responsabile il dipendente o il collaboratore dell'impresa, trattandosi di illecito che, inerendo alle condizioni di svolgimento di una attività imprenditoriale, deve essere qualificato come "proprio" e che può essere commesso soltanto dal titolare dell'azienda . (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del responsabile tecnico dell'azienda al quale era stato conferito solo invia di fatto il potere di gestione degli impianti, senza che rivestisse anche la qualità di titolare dell'attività di impresa).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26615 del 22/10/2018