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Opposizione a sanzione amministrativa - legittimazione passiva

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – legittimazione - opposizione a sanzione amministrativa emessa da autorità regionale - legittimazione passiva - organo periferico della regione - spettanza - condizione - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24935 del 10/10/2018

>>> In materia di opposizione a sanzione amministrativa, il principio, sancito dall'art. 23 l. 689 del 1981, della necessaria correlazione tra competenza ad emanare il provvedimento sanzionatorio e legittimazione a partecipare al relativo giudizio di opposizione opera anche con riguardo a provvedimenti adottati da autorità regionale. Pertanto, ove l'ordinamento proprio della Regione conferisca la competenza suddetta ad un organo periferico, a quest'ultimo soltanto e non all'amministrazione centrale spetta la qualità di parte necessaria del procedimento di opposizione e la legittimazione rispetto alla impugnazione della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dalla Regione Calabria poiché spedito per la notifica oltre il termine cd. breve per impugnare, dovendosi ritenere che tale termine fosse iniziato a decorrere dalla notificazione della sentenza di primo grado, che aveva annullatola sanzione, al Dipartimento Agricoltura e Forestazione dell'ente regionale, dato che questo, e non la Regione Calabria, eral'organo dotato di legittimazione esterna ai sensi dell'art. 4 l.r. Calabria n. 7 del 1996).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24935 del 10/10/2018