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Escavazione di sostanze minerali di cava in eccedenza

Miniere, cave e torbiere - cave e torbiere - in genere - escavazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati - illecito amministrativo – contestazione - termine ex art. 14 l. n. 689 del 1981 - decorrenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24258 del 04/10/2018

>>> In tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati,nel caso in cui (come, nella specie, ai sensi delle leggi regionali della Lombardia n. 18 del 1982 e n. 14 del 1998) la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'accertamento del fatto materiale integrante l'infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell'abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito, presso il soggetto competente all'irrogazione della sanzione, della definitiva relazione del tecnico incaricato dell'accertamento. Soltanto da questo momento, pertanto, può decorrere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione al trasgressore degli estremi dell'infrazione commessa.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24258 del 04/10/2018