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Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni finanziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 08/08/2018

Violazione della disciplina antiriciclaggio - Segnalazione delle operazioni sospette da parte del “responsabile della dipendenza” - Riscontri oggettivi - Conoscenza personale del soggetto e della provenienza del denaro - Irrilevanza.

In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla legge n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997, l'amministratore della società fiduciaria, quale "responsabile della dipendenza", deve segnalare al "titolare dell'attività" (ossia all'organo direttivo della banca) ogni operazione che ritenga provenire da reati attinenti al riciclaggio sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente, non essendo sufficiente, ai fini dell'esonero dall'obbligo di segnalazione, la mera conoscenza, da parte sua, dei soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 08/08/2018