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Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni finanziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20697 del 09/08/2018

Trattamento sanzionatorio dell'illecito trasferimento di denaro contante di cui al d.l. n. 143 del 1991, conv. con mod. dalla l. n. 197 del 1991 e ss. mm. - Applicazione retroattiva della legge più favorevole, ex art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 - Individuazione della “lex mitior” - Criteri.

In tema illecito trasferimento di denaro contante, nell'individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina - vigente al momento della commessa violazione - di cui al d.l. n. 143 del 1991 e al d.lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 90 del 2017 e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle diverse normative occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell'illecito, ex art. 67, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2017 - "sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico".

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20697 del 09/08/2018