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Sanzioni amministrative - applicazione - pagamento rateale della sanzione pecuniaria Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25621 del 27/10/2017

Concessione - Autorità competenti - Giudice civile nel giudizio di opposizione all'ordinanza - Ingiunzione - Esclusione.

Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'art. 26 della l. n. 689 del 1981, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione; pertanto, poiché questa è irrogata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria", indicato nell'art. 26 cit., va riferito al solo caso del giudice penale competente ex art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento e non può essere disposta dal predetto giudice civile.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25621 del 27/10/2017