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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18805 del 26/09/2016

Violazione del codice della strada - Opposizione - Appello - Notifica del gravame ad autorità diversa da quella costituita in primo grado - Nullità - Condizioni.

In tema opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, ove il Prefetto deleghi l'amministrazione comunale a partecipare al relativo giudizio e la sentenza di primo grado erroneamente indichi quest'ultima quale parte dal lato passivo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'autorità delegata anziché di quella delegante deve ritenersi nulla e non inesistente, siccome eseguita nei confronti di soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa e giustificata da errore indotto dall'ufficio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18805 del 26/09/2016