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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 927 del 20/01/2010

 Vizi non rilevabili d'ufficio - Mancata preventiva contestazione - Documentazione di cui all'art. 23, secondo comma, legge n. 689 del 1981 - Dovere-onere dell'autorità amministrativa di allegarla al processo - Sussistenza - Onere dell'opponente di sollecitarne l'acquisizione - Esclusione - Mancata produzione da parte dell'autorità opposta - Rilievo probatorio decisivo - Configurabilità.

Il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indimente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 927 del 20/01/2010