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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21075 del 28/09/2006

Giudizio di opposizione, davanti al giudice di pace, avverso la ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto per violazione delle norme in materia di assegni bancari - Accoglimento della opposizione - Pronuncia secondo equità ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., così come sostituito dall'articolo 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374 - Legittimità - Esclusione.

In tema di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, con riferimento al procedimento di opposizione davanti al giudice di pace, nel caso in cui, come nella specie, tale giudice, con sentenza pronunciata secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., così come sostituito dall'articolo 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374, abbia accolto l'opposizione ed annullato la ordinanza ingiunzione, emessa dal prefetto per violazione dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990 n.386 (emissione di assegni bancari senza autorizzazione), e l'ufficio territoriale del governo abbia proposto impugnazione per cassazione per avere il giudice di pace deciso la causa facendo ricorso all'equità, la pronuncia deve essere annullata con rinvio, poiché l'articolo 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificato dall'articolo 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ha statuito che "nel giudizio di opposizione - a provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative - davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile".

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21075 del 28/09/2006