Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Cass. n. 19579/2015

Opposizione a cartella esattoriale per notifica intempestiva del verbale di contestazione - Natura - Individuazione del giudice competente - Criterio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19579 del 30/09/2015

L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19579 del 30/09/2015

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

19579 

2015