Circolazione stradale - sanzioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2531 del 21/02/2012

Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Competenza territoriale - Giudice del luogo della commessa infrazione - Sussistenza - Fondamento.

È territorialmente competente a decidere sull'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada (nella rispettiva formulazione anteriore alla novella recata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), giacché la disciplina applicabile all'opposizione di cui al citato art. 615, in quanto proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, va conformata a quella dettata per l'azione recuperata.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2531 del 21/02/2012