Danno non patrimoniale patito dagli stretti congiunti – Cass. n. 25541/2022

Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno non patrimoniale patito dagli stretti congiunti - Danno "presuntivo" - Sussistenza - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25541 del 30/08/2022 (Rv. 665444 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

 

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Cassazione

25541

2022