Somministrazione del servizio di telefonia - Inadempimento del gestore - Cass. n. 17894/2020

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) -Somministrazione del servizio di telefonia - Inadempimento del gestore - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Esclusione – Fondamento - somministrazione (contratto di) - (nozione, caratteri, distinzioni) .

DANNI MORALI

SOMMINISTRAZIONE

TELEFONIA

L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17894 del 27/08/2020 (Rv. 658758 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1559, Cod_Civ_art_2059

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