Skip to main content

Liquidazione del danno non patrimoniale

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - danno non patrimoniale - ridotta o soppressa funzionalità di un arto - pregiudizi “ordinari” e pregiudizi “peculiari” ulteriori - criteri di individuazione ed oneri della parte - personalizzazione della liquidazione forfettaria - ammissibilità - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018

>>> In tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, pertanto, non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018