Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - limitazioni (fatti dolosi) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20070 del 11/08/2017

Clausola limitativa del rischio assicurato relativa alla conseguenza di fatti accidentali - Fatti dannosi derivanti da colpa grave - Inclusione nella copertura assicurativa - Sussistenza - Fondamento.

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - in genere.

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20070 del 11/08/2017