Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017

Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.

La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017