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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017

Danno biologico – Criteri di liquidazione - Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Necessità - Possibilità per il giudice di discostarsene - Limiti.

Il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017