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Risarcimento del danno - Danno ambientale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017

Nozione ed accertamento della responsabilità del danneggiante - Fonti normative di riferimento - Criteri di liquidazione del relativo risarcimento - Disciplina utilizzabile - Individuazione.

In tema di disciplina applicabile nei giudizi relativi alla materia ambientale, per la definizione di danno ambientale e l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente deve farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, mentre per i criteri di liquidazione del danno si applica, anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 97 del 2013, l'art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 citata, come da espressa previsione normativa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017