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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016

 

Danno futuro da incapacità lavorativa - Liquidazione - Valutazione prospettica della progressione reddituale - Fondamento - Elementi oggettivi - Onere di deduzione degli stessi da parte del danneggiato - Necessità - Difetto - Ricorso al criterio del triplo della pensione sociale - Esclusione.

Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che è onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non è consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per sé di modesta entità.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016