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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - svalutazione monetaria – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010

Risarcimento per equivalente - Riferimento al valore del bene perduto - Ulteriore danno per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario - Lucro cessante - Accertamento - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri equitativi - Ammissibilità.

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l'obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'"utilitas" che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010