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risarcimento del danno - condanna generica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005

Contenuta in una sentenza penale - Natura dichiarativa della pronuncia - Rilevanza nel giudizio civile di liquidazione - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005

La condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale. (Nella specie la Corte di Cassazione, in applicazione di tale principio, ha escluso che il giudicato di condanna generica precluda nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore ed il relativo accertamento).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005