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risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006

Liquidazione equitativa - Poteri del giudice - Presupposti - Accertamento - Valutazione rimessa al giudice del merito - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006

L'applicazione dell'art. 1226 cod. civ. presuppone l'esistenza ontologica del danno, la liquidazione del quale, con valutazione equitativa, è rimessa al potere discrezionale del giudice, che vi procede quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006