Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 – Cass. n. 33069/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per impugnare - Sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Richiesta del contribuente - Necessità - Insussistenza - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Ragioni.

 

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 33069 del 09/11/2022 (Rv. 666396 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327

 

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Cassazione

33069

2022