Copia analogica di atto impositivo digitale – Cass. n. 24681/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – sottoscrizione - Copia analogica di atto impositivo digitale - Notificazione - Legittimità - Condizioni - Attestazione di conformità all'originale informatico - Necessità.

 

La notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell’attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo di sottoscrizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24681 del 11/08/2022 (Rv. 665773 - 01)


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