Provvedimenti in tema di nullità, annullamento di un atto – Cass. n. 25610/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimenti in tema di nullità, annullamento di un atto - risoluzione di un contratto, anche con condanna alla restituzione di denaro o beni - Declaratoria di nullità di singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. - Tassazione in misura fissa - Soggezione ad IVA dei corrispettivi o prestazioni - Irrilevanza - Fondamento.

 

I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25610 del 31/08/2022 (Rv. 665745 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2033

 

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25610

2022