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Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza – Cass. n. 16093/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - Costi - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Doppia imposizione - Rimedio - Azione di rimborso - Decorrenza.

 

In tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 TUIR vigente "ratione temporis" (oggi art. 109 TUIR), sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16093 del 19/05/2022 (Rv. 664722 - 01)

 

Corte

Cassazione

16093

2022