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Attività di allevamento del bestiame – Cass. n. 16474/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - Allevamento di animali - Qualificazione come attività agricola - Condizioni - Reddito eccedente il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), TUIR - Reddito d'impresa - Determinazione - Computo forfettario ex art 56 TUIR - Potere di accertamento - Sussistenza - Condizioni.

 

In tema di imposte sui redditi, l'attività di allevamento del bestiame non può essere ricondotta alla previsione dell'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR e non può, quindi, essere considerata agricola se è esercitata oltre il limite indicato da tale disposizione; in tal caso, il reddito che eccede detto limite ha natura di reddito d'impresa la cui entità, predeterminata secondo i criteri di cui all'art. 56, comma 5, TUIR, non preclude all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della sua reale consistenza in presenza di indici di capacità patrimoniale sproporzionata al reddito stimato a "forfait".

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16474 del 23/05/2022 (Rv. 665133 - 01)

 

Corte

Cassazione

16474

2022