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Regime fiscale della vendita – Cass. n. 15912/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - esecuzione forzata - immobiliare - vendita - Regime fiscale della vendita - Competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate - Sussistenza - Ruolo del professionista delegato.

 

In tema di espropriazione immobiliare, la valutazione circa l'assoggettamento della vendita ad imposta, con riferimento all'individuazione del tributo, al regime dell'operazione e alla liquidazione del dovuto, compete non già al giudice dell'esecuzione, ma in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate; il professionista delegato eventualmente nominato, peraltro, è chiamato ad attivarsi, anche attraverso interpello agli uffici fiscali, al fine di chiarire il regime tributario applicabile alla vendita e a darne pubblicità - incidendo tale aspetto sulle valutazioni di convenienza complessiva dell'acquisto da parte dei soggetti interessati - nonché, dopo la vendita, ad invitare l'aggiudicatario ad effettuare un deposito di denaro in conto spese di trasferimento, al fine di evitare che le ragioni dell'Erario siano obliterate, potendo lo stesso professionista incorrere in responsabilità, in caso di versamento a sue mani delle somme occorrenti.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022 (Rv. 664835 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_574, Cod_Proc_Civ_art_591

 

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Cassazione

15912

2022