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Rimanenze finali di magazzino – Cass. n. 10714/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - rimanenze - valutazione dei beni - Rimanenze finali di magazzino - Valore - Valutazione - Criteri.

 

In materia di determinazione del reddito di impresa, ai fini dell'individuazione della base imponibile, in applicazione del principio di derivazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2426, comma 1, n. 9) c.c. e 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, è corretta la valutazione del valore delle rimanenze di magazzino al costo medio di produzione, laddove non sia desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all'andamento del mercato, e la conseguente deduzione dello stesso quale componente negativa del reddito.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10714 del 04/04/2022 (Rv. 664295 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2426

 

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Cassazione

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2022