Skip to main content

Deducibilità dei costi strumentali all'esercizio dell'impresa – Cass. n. 7436/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 irap - Determinazione della base imponibile - Deducibilità dei costi strumentali all'esercizio dell'impresa - Terreno su cui insiste l'attività produttiva - Costo di acquisizione del terreno - Ammortizzabilità - Condizioni - "Vita utile" limitata nel tempo - Necessità.

 

In tema di Irap, la possibilità di ammortizzare il costo del terreno strumentale all'esercizio dell'attività di impresa sussiste alla condizione che rimanga accertato, in concreto, che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia limitata nel tempo ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., senza che tale condizione possa automaticamente farsi discendere dalla limitatezza nel tempo della vita dei beni su di esso insistenti e utilizzati dall'imprenditore per l'esercizio della propria attività economica.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7436 del 07/03/2022 (Rv. 664099 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2426

 

Corte

Cassazione

7436

2022