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Riproposizione della motivazione dell'avviso di accertamento annullato – Cass. n. 6302/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - contenuto - motivi dell'impugnazione - Amministrazione finanziaria - Riproposizione della motivazione dell'avviso di accertamento annullato - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assolvimento - Sussistenza.

 

Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6302 del 25/02/2022 (Rv. 663885 - 01)

 

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Cassazione

6302

2022