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Sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari – Cass. n. 4819/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - altre agevolazioni - Sospensione degli obblighi tributari ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 e dell'art. 9 della l. n. 212 del 2000 - Ambito soggettivo - Applicazione anche alle persone esercenti attività lavorativa nei comuni calamitati alla data del 29 e del 31 ottobre 2002 - Fondamento.

 

In tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002) e dell'art. 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, si applica non solo ai residenti ma anche ai soggetti che alla data del 29 e del 31 ottobre 2002 esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni calamitati, in quanto il tenore di tale disciplina e la sua "ratio", che è quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, alla stregua di una interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente di limitare la portata generale delle agevolazioni da essa previste, introducendo limitazioni soggettive non contemplate.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4819 del 15/02/2022 (Rv. 663909 - 01)

 

Corte

Cassazione

4819

2022