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Cartelle di competenza degli uffici pubblici operanti nei comuni del cd. cratere – Cass. n. 4810/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Terremoto dell’Aquila - Notifica delle cartelle di pagamento - Termini - Proroga di cui all'art. 4, comma 3, dell'OPCM n. 3780 del 2009 - Cartelle di competenza degli uffici pubblici operanti nei comuni del cd. cratere - Applicabilità - Fondamento.

 

I termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento sottoposte alla competenza degli uffici dell'amministrazione finanziaria che hanno sede nei comuni del cd. cratere sismico, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3780 del 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2011 anche ove il contribuente abbia domicilio fiscale in un comune non facente parte del predetto cratere, ma comunque di competenza dei detti uffici, atteso che la norma ha previsto la proroga dei termini al fine di non pregiudicare le posizioni attive delle pubbliche amministrazioni o degli incaricati di funzioni, quali gli agenti di riscossione, rimasti tali anche successivamente alla riforma che li ha trasformati da concessionari in agenti, ritenendo quegli uffici limitati nell'operatività in ragione del sisma.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4810 del 15/02/2022 (Rv. 663908 - 01)

 

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Cassazione

4810

2022