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Versamenti effettuati dalla società controllata italiana (figlia) a società controllante (madre) con sede nei Paesi Bassi – Cass. n. 5154/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Doppia imposizione Italia-Paesi Bassi - Versamenti effettuati dalla società controllata italiana (figlia) a società controllante (madre) con sede nei Paesi Bassi - Ritenuta alla fonte - Sussistenza - Fondamento - Maggiorazione da conguaglio - Ritenuta alla fonte - Esclusione - Condizioni.

 

In caso di versamenti effettuati dalla società controllata italiana (figlia) alla società controllante (madre) con sede nei Paesi Bassi, mentre è dovuta la ritenuta alla fonte sulle somme distribuite a titolo di dividendi, in base alla Direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE), in forza della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 7, comma 2, che rimanda alla Convenzione Italia-Paesi Bassi (art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 306 del 1993), non è invece dovuta tale ritenuta per le somme distribuite a titolo di maggiorazione da conguaglio, ex art. 2 della l. n. 349 del 1983 (confluito nell'art. 105 del d.P.R. n. 917 del 1986 e poi abrogato dal 1998 a seguito del d.lgs. n. 467 del 1997), laddove queste ultime risultino suscettibili di essere parificate ai dividendi, in base alla decisione del 24 giugno 2010 della Corte di giustizia UE in cause riunite C-338/08 e C-339/08.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5154 del 16/02/2022 (Rv. 663913 - 01)

 

Corte

Cassazione

5154

2022