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Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 IMU – Cass. n. 1199/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 IMU - Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012 - Esenzione casa principale - Condizioni.

 

In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1199 del 17/01/2022 (Rv. 663646 - 01)

 

Corte

Cassazione

1199

2022