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Detassazione degli investimenti in macchinari – Cass. n. 8/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Detassazione degli investimenti in macchinari - Art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009 - Presupposti - Strumentalità dell'investimento all'attività d'impresa - Necessità - Bene destinato a terzi - Applicabilità - Esclusione.

 

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 5, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009 (cd. "Tremonti ter"), subordina la detassazione degli investimenti in macchinari alla contemporanea presenza di una duplice condizione: a) che si tratti di investimenti di "nuovi" macchinari e/o "nuove" apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, realizzati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010; b) che siano strumentali all'attività d'impresa, correlandosi, pertanto, l'agevolazione ad un costo effettivamente rimasto a carico del contribuente, venendo meno, altrimenti, la funzione stessa del beneficio che è quella di incentivare gli investimenti in elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'ambito dell'impresa, con la conseguenza che la detassazione in esame non può operare riguardo a beni destinati a terzi (cd. bene-merce).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8 del 04/01/2022 (Rv. 663594 - 01)

 

Corte

Cassazione

8

2022