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Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria – Cass. n. 1446/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Appello principale - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Omissione - Inammissibilità - Appello incidentale tempestivo - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Omissione - Inammissibilità anche dell'atto di appello incidentale - Fondamento.

 

In tema di contenzioso tributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l'appello incidentale egualmente non depositato, atteso che tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente "ratione temporis", in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 1446 del 18/01/2022 (Rv. 663656 - 01)

 

Corte

Cassazione

1446

2022