Trasferimento parziale dell'immobile – Cass. n. 35086/2021

Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere Imposta di registro - Agevolazione cd. "prima casa" - Trasferimento parziale dell'immobile - Revoca integrale del beneficio - Esclusione - Revoca parziale - Fondamento.

 

In tema di agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa", il trasferimento parziale, prima del decorso del termine di cinque anni, dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni comporta la revoca parziale (per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile trasferito) e non totale del beneficio, rispondendo tale soluzione interpretativa al canone di proporzionalità fra interessi del proprietario e ragion fiscale sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 35086 del 17/11/2021 (Rv. 663011 - 01)

 

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